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CAMBIO DEI SOLI VETRI DEGLI INFISSI: DETRAZIONE POSSIBILE (A DETERMINATE CONDIZIONI)

L’articolo 16-bis del Tuir – lettera g) del comma 1 – comprende, tra gli interventi detraibili effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni, quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Questi lavori, seppur corrispondenti a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi in detrazione anche se realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette (per esempio la sostituzione dei vetri degli infissi).

Tuttavia, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione del 50% in dieci anni) è necessario possedere idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa (legge quadro sull’inquinamento acustico - legge n. 447/1995).

Pertanto, la detrazione dell'intervento di sola sostituzione dei vetri degli infissi è ammessa, a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla citata legge di riferimento. (circolare n. 121/1998, paragrafo 4).

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